La norma di comportamento 11.10, emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili precisa che la diminuzione del capitale di oltre un terzo a causa di perdite (artt. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 1-3, c.c.) comporta, in capo all'organo sindacale, l'obbligo di vigilare che gli amministratori provvedano, senza indugio, alla tempestiva convocazione dell'assemblea per l'assunzione degli opportuni provvedimenti – riduzione del capitale per perdite e ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento della società – nonché alla predisposizione di una relazione sulla situazione patrimoniale della società.
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