Fattura elettronica bar, negozi e ristoranti: cosa cambia dal 1° gennaio
I commercianti al dettaglio, che normalmente rilasciano scontrino o ricevuta fiscale, ma che sono tenuti all'emissione di fattura a richiesta del cliente (fattura che, se emessa nell'immediato, aveva valore sostitutivo dello scontrino/ricevuta), come dovranno comportarsi dal 1° gennaio con l'ingresso della Fattura Elettronica ?
La problematica
Il problema è noto: la fattura elettronica, per sua natura, non sarà mai realmente “immediata”.
Occorre infatti considerare che la fattura si considera emessa nel momento in cui la stessa viene trasmessa al SDI, ma non basta ancora: serve, infatti, che la fattura venga accettata dal Sistema di Interscambio, che per i controlli può concedersi fino a cinque giorni di tempo. Per questa ragione, è tecnicamente impossibile far sì che un soggetto “lasci i locali” accompagnato da una fattura elettronica validamente emessa, in tempo reale, come invece era possibile fare con le fatture analogiche.
Non solo, occorre anche considerare le disposizioni di cui al D.L. 119/2018, recentemente convertito in Legge, che consentono tempi alquanto estesi per la trasmissione dei flussi al Sistema di Interscambio. Infatti, per tutto il primo semestre 2019, la fattura elettronica non sarà sanzionabile se emessa (ovvero trasmessa al SDI) entro il termine della propria liquidazione IVA (quindi con tempi diversi a seconda che l'emittente sia un soggetto tenuto alla liquidazione IVA a cadenza mensile o trimestrale). Inoltre, a partire dal 1 luglio 2019, la discrasia tra momento di effettuazione dell'operazione e momento di emissione e trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio sarà prevista “a regime” dalla norma che, con riscrittura delle disposizioni di cui al D.P.R. 633/72, prevede che la fattura possa essere formata e trasmessa entro 10 giorni dalla data di avvenuta esigibilità dell'imposta.
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