Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che nel corso del Videofoum di Italia Oggi del 23.1.2019, sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate i primi chiarimenti sul regime forfetario, come modificato dalla L. 145/2018. Tra i chiarimenti più significativi si segnalano i seguenti: i) il superamento della soglia di ricavi e compensi prevista per la specifica attività nel 2018 consente comunque di permanere nel regime nel 2019, se è rispettato il nuovo limite di 65.000,00 euro; ii) nel predetto limite di ricavi e compensi per l'accesso o la permanenza nel regime vanno computati anche i proventi conseguiti quali diritti d'autore (di cui all'art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR); iii) la causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni deve essere rimossa prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime agevolato (quindi, per il 2019, la partecipazione avrebbe dovuto essere dismessa entro il 31.12.2018. Con separate risposte ad interrogazioni parlamentari (nn. 5-01179 e 5-01274), il MEF, sentita l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che, per valutare la riferibilità, diretta o indiretta, dell'attività della società a quella individuale, occorre aver riguardo all'attività effettivamente esercitata, piuttosto che alla classificazione ATECO. Conseguentemente, pur in presenza di due codici attività distinti, qualora l'attività svolta in forma individuale sia, di fatto, collegata a quella effettivamente svolta dalla srl, l'accesso o la permanenza nel regime è esclusa. Rispetto alla causa ostativa connessa allo svolgimento di rapporti di lavoro, è precisato che il praticantato professionale non ostacola, di per sè, all'accesso al regime forfetario per i giovani professionisti che, a seguito del superamento dell'esame di Stato, si iscrivano ad un Ordine o Collegio professionale, a patto che siano comunque rispettare le condizioni previste nella causa ostativa. Pertanto, nelle ipotesi in cui tra praticante e dominus sia stipulato un vero e proprio contratto di lavoro subordinato, il ricorso al regime forfetario sarebbe possibile solo se l'attività professionale non sia esercitata prevalentemente nei confronti dell'ex dominus (o di soggetti a questo direttamente o indirettamente riconducibili).
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